Cassazione civile ordinanza n. 11085/2026
Impianto fotovoltaico - i proventi erogati da GSE sono frutti civili
Avv. Sabrina Modena
10/16/20261 min read
Con l’ordinanza n. 11085/2026, la Suprema Corte ha chiarito che le tariffe incentivanti e i corrispettivi derivanti dal servizio di Ritiro Dedicato erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) costituiscono frutti civili dell’impianto fotovoltaico e spettano, in via di principio, al relativo proprietario, indipendentemente dalla titolarità formale della convenzione con il GSE o dalla gestione materiale dell’impianto.
La controversia trae origine dalla risoluzione di un contratto di leasing, a seguito della quale l’utilizzatore aveva continuato a percepire i proventi dell’impianto, sebbene fosse venuto meno il titolo giuridico legittimante.
La Corte ha affermato che la mera permanenza dell’intestazione della convenzione GSE non è idonea a fondare un autonomo diritto alla percezione delle somme, dovendosi distinguere la legittimazione amministrativa all’incasso dalla titolarità sostanziale dei relativi crediti.
La qualificazione dei predetti proventi quali frutti civili, in applicazione dell’art. 820, comma 3, c.c., comporta che gli stessi seguano, in linea generale, la titolarità del bene produttivo, salvo diversa ed efficace pattuizione contrattuale. Ne consegue che il soggetto che continui a incassare tali somme in assenza di un valido titolo è tenuto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., ferma restando, ove ne sussistano i requisiti, la tutela residuale prevista dall’art. 2041 c.c. dell'arricchimento senza causa.
Il principio assume particolare rilevanza nei rapporti di leasing, locazione e gestione degli impianti, nonché nell’ambito delle procedure concorsuali, nelle quali la mera percezione dei proventi da parte dell’utilizzatore o del gestore non ne determina l’automatica inclusione nella massa attiva, dovendosi previamente accertare l’effettiva titolarità del diritto.
Resta salva l’eventuale attribuzione contrattuale dei frutti al conduttore o affittuario, nei limiti e secondo la disciplina applicabile al rapporto negoziale.
Sul piano operativo, si rende pertanto opportuno procedere alla tempestiva comunicazione al GSE delle variazioni nella titolarità dell’impianto, richiedere l’aggiornamento o la voltura della convenzione e predisporre specifiche clausole contrattuali in ordine all’allocazione dei proventi, agli obblighi restitutori e alle conseguenze della cessazione del rapporto.
In conclusione, la pronuncia valorizza la distinzione tra titolarità sostanziale dei proventi e mera legittimazione formale all’incasso, riconoscendo nella proprietà dell’impianto il criterio ordinario di imputazione dei relativi frutti economici, salvo diverso titolo giuridico idoneo a giustificarne l’attribuzione a terzi.
