Cassazione civile ordinanza n. 24434/2026
Assegno divorzile e nuova convivenza del beneficiario - quando l'assegno può essere confermato
Avv. Sabrina Modena
9/9/20262 min read
La Cassazione con ordinanza n. 24434/2026 è intervenuta su di una controversia concerne il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge economicamente più debole, a fronte dell’instaurazione, da parte di quest’ultimo, di una stabile convivenza more uxorio pronunciando il seguente principio di diritto: l’instaurazione di una stabile convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge beneficiario può incidere sulla componente assistenziale dell’assegno divorzile, ma non comporta, automaticamente, il venir meno della componente compensativo-perequativa, qualora la disparità economico-patrimoniale trovi causa nelle scelte condivise e nella distribuzione dei ruoli durante il matrimonio, con conseguente sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi.
Nel caso oggetto di giudizio, in primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non adeguatamente allegati e provati i fatti costitutivi della pretesa, con particolare riferimento al sacrificio delle opportunità professionali e al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare. La Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva un assegno di € 300 mensili, valorizzando la durata del matrimonio, la significativa disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e la prevalente assunzione, da parte della beneficiaria, dei compiti di cura della famiglia e dei figli. La Corte d’appello riteneva che la stabile convivenza instaurata successivamente alla crisi matrimoniale incidesse sulla funzione assistenziale dell’assegno, escludendola, ma non fosse idonea a elidere la distinta funzione compensativo-perequativa, connessa agli effetti economici delle scelte e della distribuzione dei ruoli adottate durante il matrimonio.
La Corte di cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che l’assegno divorzile assolve una funzione composita e non meramente assistenziale.
Ai fini del riconoscimento della componente compensativo-perequativa assumono rilievo la durata del matrimonio, la disparità economico-patrimoniale tra le parti, il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge, nonché il sacrificio delle proprie aspettative professionali. Tale sacrificio non deve necessariamente essere dimostrato mediante la prova di un espresso accordo tra i coniugi. Esso può essere desunto dalla concreta organizzazione della vita familiare, quando la distribuzione dei ruoli costituisca espressione di una scelta comune, anche tacita, che abbia determinato una compressione delle potenzialità reddituali e professionali di uno dei coniugi.
La Suprema Corte ha, altresì, escluso che la nuova convivenza more uxorio determini automaticamente la perdita dell’assegno divorzile nella sua integralità. La formazione di una stabile comunità di vita può incidere sulla componente assistenziale, in quanto collegata alle attuali esigenze di sostentamento del beneficiario, ma non esclude necessariamente la componente compensativo-perequativa, volta a riequilibrare le conseguenze economiche derivanti dalle scelte condivise compiute durante il matrimonio.
La nuova convivenza, pertanto, non cancella gli effetti economici già prodotti dalla precedente relazione coniugale né il contributo prestato dal coniuge alla famiglia e alla formazione del patrimonio dell’altro.
È stata, inoltre, respinta la censura relativa all’asserita pronuncia ultra o extra petita, avendo il giudice d’appello esaminato la domanda di assegno divorzile sulla base dei fatti allegati dalle parti, tra cui la disparità economica e il contributo prestato alla vita familiare. La diversa qualificazione della funzione dell’assegno costituisce, infatti, attività di sussunzione e qualificazione giuridica dei fatti dedotti, purché rimanga nell’ambito della domanda proposta.
