Cassazione civile sentenza n. 25476 del 17.9.2026

Amministrazione di sostegno e designazione del beneficiario della polizza vita

Avv. Sabrina Modena

9/24/20261 min read

La Cassazione, con sentenza n. 25476 del 17.9.2026, ha affermato che l’autorizzazione del giudice tutelare a investire il patrimonio dell’amministrato mediante una polizza vita non attribuisce, automaticamente, in assenza di apposita previsione, all’amministratore di sostegno il potere di designare il beneficiario della prestazione assicurativa. Tale designazione, se effettuata dall’amministratore di sostegno oltre i limiti dell’autorizzazione, è annullabile ex art. 412 c.c., senza travolgere la validità del contratto assicurativo.

Nel caso oggetto di giudizio, l'amministratore di sostegno era stato autorizzato dal giudie tutelare a investire una somma in una polizza vita, ma nulla era stato stabilito in merito al beneficiario che, di sua iniziativa, l'amministratore designava negli eredi legittimi. Successivamente alla stipula, l'amministrato redigeva un testamento individuando un erede. Alla morte del beneficiario della amministrazione di sostegno, l'erede testamentario contestava, in giudizio, la designazione operata nella polizza e chiedeva che la somma assicurata fosse a lui versata.

La Cassazione ha stabilito che l’autorizzazione giudiziale era circoscritta alla scelta dello strumento di investimento, in funzione della conservazione e dell’incremento del patrimonio dell’amministrato. La successiva individuazione degli eredi legittimi quali beneficiari della polizza costituiva un atto ulteriore, per il quale sarebbe stata necessaria una specifica autorizzazione del giudice tutelare.

In mancanza di tale autorizzazione, l’amministratore di sostegno aveva ecceduto i limiti dei propri poteri, con conseguente annullabilità della designazione del beneficiario ai sensi dell’art. 412 c.c..

Per la Suprema Corte, l’annullamento della clausola di designazione non comporta, tuttavia, l’invalidità dell’intero contratto assicurativo, poiché il beneficiario non costituisce elemento essenziale della polizza vita: sono parti necessarie l’assicuratore e il contraente, mentre il beneficiario ha natura eventuale.

Pertanto, eliminata la designazione invalida, la prestazione assicurativa, in assenza di altra designazione validamente effettuata, è destinata a seguire le regole successorie applicabili, con conseguente rilevanza dell’eventuale testamento dell’amministrato.

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