Cassazione civile sezione II sentenza n. 16399 del 18.6.2025

In tema di annullamento delle delibere condominiali e forma di convocazione dell'assemblea

Avv. Sabrina Modena

9/22/20251 min read

La Corte di Cassazione sezione II con sentenza 18.6.2025 n. 16399 ha stabilito che è annullabile la convocazione all'assemblea condominiale effettuata mediante email a nulla rilevando la preventiva autorizzazione del condomino a ricevere le comunicazioni tramite email, visto l'obbligo, ex art. 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, di convocare l’assemblea condominiale tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), a mano o attraverso fax, strumenti che garantiscono l’effettiva ricezione da parte dei soggetti destinatari, risultato non garantito dalla posta elettronica semplice. E' a carico del condomino provare la mancata convocazione e a carico dell’amministratore l’onere di provare la regolare convocazione. L’irregolare convocazione comporta l’annullabilità della delibera assembleare presa in presenza di una convocazione che non abbia raggiunto tutti i condomini.