Cassazione civile sezione III sentenza del 19.10.2026 n. 27244

Danno cagionato a se stesso dall'alunno durante l'orario scolastico - responsabilità ex art. 1218 c.c. dell'istituto scolastico

Avv. Sabrina Modena

10/26/20261 min read

La Cassazione civile sezione III con sentenza del 19.10.2026 n. 27244 ha stabilito che, in tema di responsabilità dell’istituzione scolastica per i danni che l’alunno cagiona a sé stesso durante l’attività scolastica, trova applicazione la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente onere, per l’istituto, di provare il diligente adempimento degli obblighi di protezione e vigilanza ovvero l’impossibilità dell’adempimento per causa non imputabile, gravando sull’attore la prova del nesso causale tra l’inadempimento e il danno.

In particolare, l’infortunio occorso durante una pratica sportiva non determina, di per sé, la responsabilità della scuola, essendo necessario accertare che il danno sia riconducibile a un rischio anomalo, estraneo a quello normalmente connesso all’attività praticata, e che l’evento fosse prevedibile ed evitabile mediante l’adozione delle dovute misure di vigilanza e prevenzione.

La valutazione dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento, ove adeguatamente motivata dal giudice di merito, costituisce un accertamento di fatto non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità al di fuori dei limiti previsti dalla legge.

La controversia trae origine dall’infortunio subito da una minore durante l’ora di educazione fisica presso un istituto scolastico secondario di primo grado, allorché, nel corso di un’attività sportiva con il pallone, riportava una frattura della falange intermedia del quinto dito della mano sinistra. I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla figlia, deducendo l’inidoneità del luogo di svolgimento dell’attività, la mancata utilizzazione della palestra e l’insufficienza delle misure di vigilanza e prevenzione adottate dal docente. Il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo l’evento riconducibile al caso fortuito e non imputabile all’amministrazione scolastica. Il Tribunale investito dell’appello confermava la decisione, qualificando la responsabilità dedotta come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in ragione del danno cagionato dall’alunna a sé stessa, e ritenendo dimostrati il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza e l’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento. La Cassazione adita dai genitori della minore, concludeva come sopra.

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