Cassazione Civile Sezione Lavoro 11 marzo 2026 n. 5436

Condotte persecutorie da parte dei colleghi e obbligo del datore di lavoro di risarcire il lavoratore

Avv. Sabrina Modena

6/17/20262 min read

La vicenda trae origine da un’azione promossa dal lavoratore volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento datoriale agli obblighi di tutela dell’integrità psicofisica ex art. 2087 c.c., nonché l’impugnazione del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.

Il Tribunale aveva accertato la responsabilità datoriale per condotte vessatorie e persecutorie, riconoscendo il diritto del dipendente al risarcimento del danno non patrimoniale e dichiarando l’illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria.

In sede di gravame, la Corte d’Appello, all’esito di rinnovata consulenza tecnica medico-legale, ha rideterminato in diminuzione il quantum risarcitorio, liquidando il danno non patrimoniale permanente secondo criteri equitativi conformi alle Tabelle del Tribunale di Milano, con adeguata personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il lavoratore (ricorso principale) sia la società datrice di lavoro (ricorso incidentale).

Con il ricorso principale, il lavoratore ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando l’erronea liquidazione unitaria del danno biologico e morale, l’omessa considerazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale e la mancata valutazione del danno permanente. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate tali censure, rilevando che il giudice d’appello aveva correttamente distinto e autonomamente liquidato il danno biologico e il danno morale, in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, escludendo inoltre, sulla base delle risultanze peritali, la sussistenza di ulteriori postumi permanenti causalmente riconducibili alla condotta datoriale.

Con il ricorso incidentale, la società ha contestato il riconoscimento del danno biologico temporaneo, assumendo la novità della relativa domanda, nonché la personalizzazione del danno non patrimoniale per asserita carenza di allegazione, prova e nesso causale. Anche tali motivi sono stati respinti, avendo la Suprema Corte ritenuto che la domanda risarcitoria originaria comprendesse tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’illecito datoriale e che la personalizzazione del danno fosse stata adeguatamente motivata in ragione delle specifiche e peculiari conseguenze dannose accertate.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale costituisce espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità, incongruità o difetto assoluto di motivazione.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, confermando integralmente la sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza e ponendo a carico di entrambe le parti l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

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