Cassazione civile Sezioni Unite sentenza n. 18.8.2026 n. 24699

Consulenza di parte e rimborso della relativa spesa ex art. 91 c.p.c.

Avv. Sabrina Modena

8/31/20261 min read

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il regime della ripetibilità delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, distinguendo tra consulenza espletata nel corso del processo e attività peritale svolta in fase stragiudiziale.

Quanto alla consulenza tecnica di parte giudiziale, la relativa spesa costituisce spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e deve essere liquidata dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalla prova dell’avvenuto pagamento e dalla specifica richiesta contenuta nella nota spese.

La nomina del consulente di parte fa presumere l’assunzione dell’obbligazione di corrispondergli il compenso, in ragione della presunzione di onerosità del mandato ex art. 1709 c.c. e della disciplina della prestazione d’opera professionale di cui all’art. 2233 c.c. Pertanto, ai fini della rifusione, è sufficiente la prova dell’assunzione dell’obbligazione, salvo che la controparte dimostri la gratuità della prestazione ovvero l’estinzione del debito.

Qualora la parte vittoriosa dimostri l’effettivo costo della consulenza, la rifusione è liquidata in misura corrispondente; in mancanza di tale prova, la quantificazione spetta al giudice ex officio.

Diversamente, la perizia di parte espletata in sede stragiudiziale non integra una spesa processuale, ma può costituire una componente del danno emergente. La relativa liquidazione presuppone, pertanto, una specifica domanda risarcitoria e la prova del danno.

Le Sezioni Unite precisano, tuttavia, che il danno emergente non coincide necessariamente con un esborso già effettuato, potendo consistere anche nella mera insorgenza di un’obbligazione patrimoniale. Ne consegue che, qualora la spesa non sia ancora stata materialmente sostenuta, il danneggiato deve provare l’avvenuta assunzione dell’obbligazione ovvero la necessità o utilità della futura spesa.

Principi di diritto:

  1. La nomina di un consulente tecnico di parte nel corso del processo presume l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo; la relativa spesa, quale spesa di lite ex art. 91 c.p.c., è liquidabile ex officio, anche in assenza della prova dell’effettivo esborso;

  2. il danno emergente derivante dalla necessità di sostenere una spesa non presuppone necessariamente che la stessa sia già stata pagata;

  3. se la spesa risarcitoria è già stata sostenuta, il danneggiato deve provare il pagamento; se, invece, la spesa è necessaria ma non ancora sostenuta, è sufficiente provare l’obbligazione già contratta oppure la necessità o utilità della spesa futura.

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