Cassazione, con ordinanza n. 23011 dell'11.8.2025

In tema di infiltrazioni e colpa del danneggiato

Avv. Sabrina Modena

11/18/20251 min read

La Cassazione, con ordinanza n. 23011 dell'11.8.2025, ha riaffermato che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: l’attore deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre sul custode grava la prova del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato.

Nel caso oggetto di giudizio, la proprietaria di un immobile agisce contro i vicini lamentando infiltrazioni provenienti dalla loro aiuola. Il tribunale riconosce il risarcimento ex art. 2051 c.c., ma la Corte d’Appello riforma la decisione, attribuendo il danno alla mancata impermeabilizzazione del muro perimetrale dell’attrice. La donna ricorre in Cassazione e quest'ultima, con il provvedimento in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando il principio di cui sopra.

Nello specifico, la condotta del danneggiato rileva quando integra una violazione delle cautele normalmente esigibili intesa come inosservanza delle cautele richieste in relazione al rischio percepibile e può costituire: causa esclusiva, che elimina ogni responsabilità del custode o causa concorrente, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c..

Nel caso sottoposto alla loro attenzione, i giudici di merito hanno ritenuto che la mancata impermeabilizzazione del muro integrasse condotta colposa e fosse causa esclusiva del danno, escludendo così il nesso causale con l’aiuola. Tale accertamento, trattandosi di giudizio di fatto congruamente motivato, non è censurabile in Cassazione.

Le ulteriori censure sul presunto omesso esame di fatti decisivi sono dichiarate inammissibili perché mirano a sollecitare una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità.