Cassazione III Sezione penale sentenza del 26.9.2025 n. 32043

In tema di disturbo della quieta pubblica in ambito condominiale

Avv. Sabrina Modena

12/4/20251 min read

La Cassazione III Sezione penale, con sentenza del 26.9.2025 n. 32043, ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 comma 1 c.p.), l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni sonore non richiede necessariamente una perizia fonometrica, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori, quali le testimonianze delle persone offese, purché idonee a dimostrare, oggettivamente, la capacità del rumore di disturbare una pluralità indeterminata di soggetti.

Nel caso oggetto di giudizio, l’imputato veniva condannato per avere, durante le ore notturne, prodotto rumori molesti e ascoltato musica ad alto volume, arrecando disturbo agli occupanti dell’appartamento sottostante. Il giudice di merito fondava la pronuncia di condanna esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali dei vicini, senza disporre perizia fonometrica. L’imputato ricorreva in Cassazione per vizio di motivazione, lamentando l’assenza di riscontri tecnici sull’intensità delle immissioni e quindi sull’idoneità oggettiva della condotta a turbare la quiete pubblica.

La Cassazione respingeva il ricorso affermando che l’art. 659 c.p. tutela il bene giuridico della quiete pubblica, quale forma di ordine pubblico e che si tratta di un reato di pericolo presunto, ossia è sufficiente che la condotta abbia l’attitudine oggettiva a disturbare una pluralità indeterminata di persone, anche se in concreto solo una si sia lamentata.

Nello specifico, in ambito condominiale, il disturbo deve risultare potenzialmente idoneo a recare molestia a una parte consistente degli occupanti dell’edificio, non soltanto a uno o due. Il superamento della soglia della normale tollerabilità, ai sensi dell’art. 844 c.c. richiamato in via interpretativa, non richiede necessariamente accertamenti tecnici, trattandosi di giudizio fattuale rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, per il quale è legittimo fondare la decisione su prove testimoniali, laddove descrivano in modo chiaro le caratteristiche, la frequenza e gli effetti dei rumori, tali da integrare la capacità offensiva del fatto in rapporto al contesto.