Cassazione penale sentenza n. 30550/2025

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Avv. Sabrina Modena

10/7/20251 min read

La Cassazione penale con sentenza n. 30550/2025 ha affermato che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. è configurabile anche in assenza di un provvedimento giudiziale che imponga al genitore il versamento di un assegno di mantenimento, in quanto l'obbligo di provvedere ai mezzi di sussistenza del figlio minore deriva direttamente dall’art. 147 c.c., norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.) ed opera indipendentemente da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dalla forma della relazione genitoriale (matrimoniale o di convivenza more uxorio). Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte di Cassazione, pur dichiarando prescritto il reato in oggetto (art. 570 c.p.) e annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, ha ribadito, in punto di diritto, che l’obbligo di mantenimento ha natura inderogabile e autonoma, potendo dar luogo a responsabilità penale anche in assenza di riconoscimento formale della filiazione, in costanza di decadenza dalla potestà genitoriale o prima del disconoscimento giudiziale della paternità. La violazione si configura ogniqualvolta il genitore, a fronte dello stato di bisogno del minore (presunto per legge), omette di fornire i mezzi necessari al suo sostentamento, a prescindere dalla mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile, dalla sussistenza di una diffida o di una messa in mora. La pronuncia assume rilievo anche per aver valorizzato il potere-dovere del giudice di legittimità di rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione, anche in assenza di specifica deduzione nei motivi d'appello.