Cassazione penale Sezione III sentenza n. 34484/2025
In tema di "prima casa" e confisca per reati tributari
Avv. Sabrina Modena
11/19/20252 min read
La Cassazione penale Sezione III con sentenza n. 34484/2025 ha affermato il principio secondo cui la “prima casa” dell’indagato può essere legittimamente sottoposta a sequestro preventivo e confisca per equivalente in relazione ai reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, quando l’immobile rappresenti il valore corrispondente al profitto del reato.
Il caso oggetto di giudizio, riguarda un procedimento relativo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), nell'ambito del quale il Tribunale di Rovigo aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente su vari beni dell’indagato, tra cui un immobile cointestato e adibito a residenza familiare. La difesa aveva eccepito la violazione dell’art. 76 D.P.R. 602/1973, sostenendo l’impignorabilità dell’unico immobile a uso abitativo.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che tale norma opera esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione esattoriale e non può limitare le misure cautelari reali penali, le quali mirano non alla soddisfazione di un credito, bensì alla neutralizzazione del profitto illecito.
La Corte ha superato l’orientamento che tendeva ad assimilare le tutele previste in sede esecutiva tributaria (in particolare il divieto di espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione ex art. 76 D.P.R. 602/1973) alle garanzie operanti nel processo penale. Essa ribadisce l’autonomia funzionale delle misure ablatorie penali, aventi natura repressiva e preventiva e la loro estraneità alla logica satisfattiva propria dell’esecuzione civile o fiscale.
Richiamando la natura sanzionatoria reale della confisca per equivalente (artt. 240 e 322-ter c.p.), la Cassazione ha riaffermato il principio del ne bis lucrum ex delicto, escludendo che la destinazione del bene a residenza familiare possa costituire limite alla sua ablazione.
L’esigenza di neutralizzare l’arricchimento illecito prevale sulla tutela dell’abitazione, la quale, pur avente rilievo costituzionale (artt. 2, 3, 47 Cost.), è soggetta a bilanciamento con l’interesse pubblico alla repressione dei reati economici.
La Corte ha affermato la piena conformità della misura al principio di responsabilità patrimoniale universale ex art. 2740 c.c., non essendo prevista alcuna deroga, in ambito penale, all’aggressione dei beni dell’autore del reato.
La decisione si inserisce nel percorso evolutivo del diritto penale patrimoniale e consolida l’orientamento che ammette la confisca anche su beni destinati a bisogni essenziali, quando essi rappresentino il valore del profitto illecito.
La pronuncia ha così sancito la definitiva caduta del mito dell’“intangibilità” della prima casa, affermando il principio generale secondo cui nessun bene può costituire scudo rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, se riconducibile, anche solo per equivalente, al vantaggio economico dell’illecito.
