Cassazione penale sezione IV sentenza n. 20966/2026
Guida in stato di ebbrezza e attendibilità dell'etilometro in presenza di gastrite
Avv. Sabrina Modena
7/1/20261 min read
La Cassazione penale sezione IV con sentenza n. 20966/2026 ha stabilito che, nel reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., l'accertamento dello stato di ebbrezza può fondarsi anche su elementi sintomatici e non esclusivamente sull'esito dell'etilometro. Tuttavia, il giudice è tenuto a motivare specificamente l'idoneità di tali elementi a dimostrare il superamento della soglia di rilevanza penale.
Nel caso di specie, l’imputato era stato fermato alla guida di un veicolo e l'etilometro aveva rilevato un tasso alcolemico di 0,92 g/l, però, dalla consulenza tecnica difensiva, in sede dibattimentale, era emerso che l’imputato soffrisse di gastrite la quale può alterare l'attendibilità della misurazione etilometrica.
La Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente valutato tale prova né chiarito se l'eventuale alterazione del risultato consentisse comunque di ritenere superata la soglia penalmente rilevante, considerato che valori compresi tra 0,50 e 0,80 g/l integrano un illecito esclusivamente amministrativo.
Pertanto, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio, affermando il principio secondo cui, in presenza di elementi scientifici idonei a mettere in dubbio l'affidabilità dell'accertamento strumentale, il giudice deve procedere a una motivazione rigorosa circa la prova dello stato di ebbrezza e del superamento della soglia penalmente rilevante.
