Cassazione Sezione I civile ordinanza 18.9.2025 n. 25624
In tema di incremento del contributo economico per il figlio
Avv. Sabrina Modena
11/4/20251 min read
La Cassazione Sezione I civile con ordinanza 18.9.2025 n. 25624 ha stabilito che, in applicazione del principio secondo cui l’aumento delle esigenze economiche dei figli minori è connaturato alla crescita e non richiede prova specifica, è corretto che la Corte di merito rivaluti il contributo al mantenimento dei figli comparando i redditi dei genitori, così come è legittima la decisione che desume un incremento reddituale del genitore obbligato dal suo rifiuto di produrre documentazione economica, trattandosi di argomento di prova idoneo a fondare la valutazione. La scelta e la valutazione degli elementi probatori rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha, altresì, precisato che l’assegno unico universale INPS non costituisce reddito del beneficiario, ma un sussidio pubblico finalizzato al sostegno economico delle famiglie con figli e non esonera i genitori dall’obbligo di contribuire, proporzionalmente alle proprie risorse, al mantenimento dei figli, ribadendo che, in regime di affidamento condiviso, è legittima l’attribuzione integrale dell’assegno unico al genitore collocatario del minore.
