Cassazione sezione I civile ordinanza 8.7.2026 n. 22942

L'assegnazione della casa coniugale ha unicamente funzione di tutela della prole

Avv. Sabrina Modena

7/15/20261 min read

La Cassazione sezione I civile con ordinanza 8.7.2026 n. 22942 ha ribadito che l'assegnazione della casa familiare assolve ad una funzione esclusivamente strumentale alla tutela dell'interesse preminente della prole e trova il proprio fondamento nell'esigenza di garantire, anche all'esito della crisi del rapporto coniugale o della cessazione della convivenza tra i genitori, la conservazione dell'habitat domestico nel quale il minore è cresciuto, inteso quale luogo di consolidamento delle relazioni affettive, delle consuetudini di vita e dei riferimenti esistenziali funzionali al suo equilibrato sviluppo psico-fisico e alla formazione della personalità.

Conseguentemente, l'assegnazione dell'abitazione familiare non integra una componente delle attribuzioni patrimoniali concernenti la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento del vincolo matrimoniale, né può essere configurata quale forma indiretta di mantenimento del coniuge economicamente più debole. La relativa statuizione, infatti, deve essere adottata esclusivamente in funzione della tutela dell'interesse del figlio, restando preclusa qualsiasi valutazione fondata su esigenze di riequilibrio economico-patrimoniale tra le parti che non presenti un'incidenza diretta e immediata sulla protezione della prole.

Nel caso di specie, il richiamo contenuto nella motivazione della sentenza impugnata all'effetto di riequilibrio delle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, nonché alla possibilità per la madre di provvedere direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di permanenza presso la propria abitazione, si configura quale argomentazione meramente accessoria e rafforzativa, priva di autonoma efficacia decisoria rispetto alla ratio decidendi, chiaramente individuabile nell'esigenza di assicurare alla minore la continuità dell'ambiente domestico di riferimento e, conseguentemente, la salvaguardia del suo preminente interesse.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mira in realtà ad ottenere una rivalutazione degli accertamenti di fatto e delle valutazioni di merito compiute dal giudice territoriale, operazione preclusa al giudizio di legittimità in quanto estranea al sindacato demandato alla Corte di cassazione.

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