Cassazione sezione I civile ordinanza n. 25559 del 18.9.2025
In materia di assegno divorzile e onere probatorio circa il contributo reso alla famiglia dal coniuge economicamente più debole
Avv. Sabrina Modena
10/1/20251 min read
La Cassazione sezione I civile con ordinanza n. 25559 del 18.9.2025 ha stabilito che il giudice di merito non ha l’obbligo di analizzare singolarmente tutte le risultanze istruttorie né di confutare ogni deduzione difensiva delle parti, essendo sufficiente che esponga in modo chiaro e congruo gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Non è quindi censurabile la sentenza della Corte d’Appello che, verificato il presupposto dello squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi, abbia valutato in modo approfondito e motivato sia il contributo fornito dall’ex coniuge alla vita familiare, sia l’impossibilità oggettiva di reinserimento lavorativo della stessa, anche in relazione all’età. Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile a funzione compensativa, è sufficiente provare che la suddivisione dei ruoli familiari (con l’ex moglie dedicata alla cura della casa e della famiglia) sia stata frutto di una scelta condivisa, anche non formalizzata per iscritto. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni. E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale di violazione di legge, vizio motivazionale o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
