Cassazione sezione II civile sentenza n. 12840 del 13.5.2025

In tema di furto del veicolo posteggiato nel parcheggio dell'albergo

Avv. Sabrina Modena

10/2/20251 min read

La Cassazione sezione II civile con sentenza n. 12840 del 13.5.2025 ha stabilito che il mero posteggio di un motoveicolo o di un’autovettura nell’area di parcheggio della struttura alberghiera non configura il contratto di deposito che, invece, sussiste solo in presenza di una effettiva consegna delle chiavi e di un effettivo affidamento del mezzo al personale alberghiero. Pertanto, a seguito di furto del motoveicolo o dell’autovettura semplicemente posteggiati nel parcheggio dell’albergo, quest'ultimo non è tenuto a corrispondere al proprio cliente il risarcimento del danno.