Cassazione sezione lavoro ordinanza n. 13711 del 11.5.2026
Licenziamento a scopo ritorsivo
Avv. Sabrina Modena
7/14/20261 min read
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13711 dell'11 maggio 2026, ha ribadito il principio secondo cui il licenziamento sorretto da un motivo illecito determinante, ancorché formalmente giustificato da contestazioni disciplinari, è affetto da nullità ai sensi dell'ordinamento vigente.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il recesso datoriale era stato motivato mediante addebiti generici e privi di adeguato riscontro fattuale, quali la presunta reiterata negligenza, il disinteresse nei confronti dell'organizzazione aziendale e la mancata disponibilità ad una flessibilità dell'orario di lavoro non prevista contrattualmente. La Corte ha ritenuto tali contestazioni meramente pretestuose, individuando, sulla base delle risultanze istruttorie, il reale motivo del licenziamento nell'intento ritorsivo del datore di lavoro, determinato dall'insistenza del lavoratore nel pretendere il rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
È stato, infatti, accertato che il datore di lavoro ricorreva sistematicamente ed in misura eccedente ai limiti consentiti al lavoro straordinario, condotta già oggetto di accertamento e di sanzione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, pretendendo dal dipendente una disponibilità lavorativa illimitata e non conforme alla disciplina legale e contrattuale.
La Suprema Corte ha pertanto qualificato il recesso quale atto ritorsivo, costituente una reazione datoriale illegittima all'esercizio, da parte del lavoratore, di un proprio diritto, rilevando come la finalità effettivamente perseguita fosse quella di estromettere un dipendente ritenuto non gradito.
L'ordinanza afferma, altresì, il principio secondo cui il carattere ritorsivo del licenziamento può essere validamente desunto anche in via presuntiva, purché ricorrano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il motivo illecito abbia costituito la ragione determinante ed esclusiva del recesso, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento e applicazione delle relative tutele reintegratorie previste dall'ordinamento.
