Cassazione sezioni unite civili sentenza n. 5841 del 5.3.2025

In materia di mutuo solutorio

Avv. Sabrina Modena

3/14/20251 min read

La Cassazione sezioni unite civili con sentenza n. 5841 del 5.3.2025 hanno enunciato il seguente principio in tema di mutuo solutorio:

«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo». Nel caso pratico che ha dato il via alla pronuncia di cui sopra, un istituto di credito ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di mutui non saldati, ma i clienti si oppongono contestando l'illegittimità della condotta della banca che avrebbe "apparentemente" erogato le somme senza mai trasferirle, in quanto utilizzate per estinguere debiti preesistenti. Il giudice di primo grado accoglie parzialmente l'opposizione, ma la Corte d’Appello respinge l'appello. I clienti ricorrono in Cassazione sostenendo che le somme non sono state effettivamente erogate, ma trasferite tramite giroconto bancario. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, solleva dubbi sul mutuo solutorio e sul suo perfezionamento. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto affermando che il mutuo si perfeziona quando la somma è resa giuridicamente disponibile al mutuatario, anche se utilizzata immediatamente per saldare debiti preesistenti. Tale mutuo, se conforme ai requisiti dell'art. 474 c.p.c., costituisce un valido titolo esecutivo.