Cassazione terza sezione civile sentenza n. 1909 del 27.1.2025
In materia di polizza assicurativa decennale postuma prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005
Avv. Sabrina Modena
1/30/20251 min read
Con sentenza n. 1909 del 27.1.2025 la Cassazione terza sezione civile ha affermato che la polizza assicurativa decennale "postuma" prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005, obbligatoria per i costruttori a beneficio degli acquirenti, è un'assicurazione contro i danni che conferisce al terzo assicurato la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto. Tuttavia, non si esclude la possibilità di una legittimazione concorrente del contraente, a condizione che ciò venga verificato caso per caso dal giudice. La legittimazione primaria rimane, comunque, dell'acquirente-assicurato. Se l'acquirente non è una persona fisica, il giudice deve interpretare il contratto per determinare se rispetta le disposizioni del decreto e se il costruttore ha stipulato la polizza a beneficio di un soggetto specifico, nel qual caso l'acquirente, pur non essendo una persona fisica, può agire direttamente contro l'assicuratore.
