Consiglio di Stato Sezione II sentenza n. 6212 del 3.8.2026
Garage condonato divenuto abitazione - per il Consiglio di Stato va demolito
Avv. Sabrina Modena
9/17/20261 min read
Il Consiglio di Stato Sezione II con sentenza n. 6212 del 3.8.2026, ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione relativo a un manufatto originariamente condonato quale garage pertinenziale, successivamente trasformato in unità abitativa mediante interventi eccedenti il titolo edilizio assentito.
La pronuncia ribadisce che il condono edilizio ha efficacia limitata alla consistenza e alla destinazione d’uso dell’immobile oggetto di sanatoria, non costituendo titolo abilitativo generale per l’esecuzione di successive opere edilizie. La radicale trasformazione del garage in abitazione, con incremento della superficie utile e della volumetria mediante realizzazione di un nuovo solaio, integra un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e una sostanziale trasformazione edilizia, soggetta a permesso di costruire.
La realizzazione di tali opere in assenza del prescritto titolo, ovvero in totale difformità dalla DIA presentata, legittima l’adozione della sanzione demolitoria e del ripristino dello stato dei luoghi, non potendo la precedente sanatoria spiegare effetti legittimanti sulle opere ulteriori incompatibili con la disciplina urbanistica vigente.
Quanto all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il decorso del termine di sessanta giorni senza provvedimento espresso determina silenzio-rigetto, e non silenzio-assenso, con conseguente cessazione dell’effetto sospensivo eventualmente prodotto dalla domanda e riespansione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.
Infine, il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non incide sulla legittimità della misura repressiva: l’ordine di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato di ripristino della legalità urbanistico-edilizia, per il quale non è richiesto uno specifico interesse pubblico ulteriore alla repressione dell’abuso, neppure a distanza di molti anni.
Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello, confermando l’ordine di demolizione e ponendo a carico dell’appellante € 5.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori.
