Corte Costituzionale sentenza n. 157/2026
TSO e difesa tecnica obbligatoria
Avv. Sabrina Modena
10/6/20263 min read
Con la sentenza n. 157/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., nella parte in cui non garantiva, nel procedimento di convalida e di eventuale proroga del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in regime di degenza ospedaliera, l’assistenza della difesa tecnica, mediante difensore di fiducia o, in mancanza, difensore d’ufficio.
La Consulta ha, quindi, imposto che la persona sottoposta a TSO sia informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia e, in difetto di nomina, sia necessariamente assistita da un difensore d’ufficio, tempestivamente avvisato e ammesso a partecipare all’audizione davanti al giudice tutelare. Il decreto di convalida deve inoltre essere notificato al difensore. Le medesime garanzie operano anche in sede di proroga del TSO.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 29.12.2025, nell’ambito di un procedimento di convalida di un TSO disposto in condizioni di degenza ospedaliera.
Il giudice rimettente aveva censurato l’art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’assistenza di un difensore nel procedimento di convalida. La questione traeva origine dalla considerazione che, sebbene il procedimento di TSO abbia natura non penale e sia riconducibile all’ambito della giurisdizione civile, esso incide, direttamente, sulla libertà personale dell’interessato e, pertanto, richiede garanzie assimilabili a quelle previste per altri procedimenti autoritativi incidenti sul medesimo diritto fondamentale.
Il Tribunale richiamava, in particolare, la precedente sentenza n. 222/2004 della Corte costituzionale, con cui era stata riconosciuta la necessità dell’assistenza difensiva nell’ambito della convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, proprio in ragione dell’incidenza della misura sulla libertà personale.
La decisione si inserisce, inoltre, nel solco della sentenza n. 76/2025, con la quale la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non assicurava alla persona sottoposta a TSO la comunicazione dell’ordinanza sindacale, la sua audizione da parte del giudice tutelare e la notificazione del decreto di convalida.
La pronuncia rappresenta un significativo rafforzamento delle garanzie costituzionali della persona sottoposta a TSO. La Corte muove dalla natura peculiare del trattamento sanitario obbligatorio, che costituisce una misura sanitaria di carattere coattivo e, in quanto tale, incide contemporaneamente sul diritto alla salute e all’autodeterminazione sanitaria, tutelati dall’art. 32 Cost., e sulla libertà personale, garantita dall’art. 13 Cost.
Proprio l’incidenza sulla libertà personale rende necessaria una tutela effettiva del diritto di difesa ex art. 24 Cost..
Secondo la Consulta, non è sufficiente riconoscere all’interessato una mera facoltà di nominare un difensore di fiducia. Una simile soluzione determinerebbe, infatti, una tutela soltanto astratta, poiché la capacità di esercitare consapevolmente tale facoltà può essere compromessa dalle condizioni psichiche della persona destinataria del TSO, oltre che dalla sua situazione economica, familiare e sociale.
La difesa tecnica obbligatoria costituisce, pertanto, il presidio idoneo ad assicurare l’effettività del diritto di difesa anche nei confronti dei soggetti maggiormente vulnerabili. Il difensore d’ufficio assume, in tale prospettiva, la funzione di garanzia imposta direttamente dall’ordinamento, indipendentemente dalla capacità dell’interessato di comprendere la procedura o di attivarsi autonomamente per la nomina di un legale.
La Corte ha quindi operato una vera e propria addizione normativa, stabilendo che: la persona sottoposta a TSO deve essere informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in mancanza di nomina, deve essere designato un difensore d’ufficio; il difensore deve essere tempestivamente informato della procedura; il difensore può partecipare all’audizione dell’interessato davanti al giudice tutelare; il decreto di convalida deve essere notificato al difensore; le medesime garanzie devono essere assicurate nel procedimento di proroga del TSO.
La sentenza, dunque, consolida un modello procedimentale nel quale la convalida giudiziale del TSO non può più prescindere dal contraddittorio e dalla difesa tecnica, quali strumenti indispensabili di controllo sulla legittimità della restrizione della libertà personale.
La Corte, tuttavia, precisa che la difesa tecnica non esaurisce le garanzie necessarie. Il TSO conserva, infatti, la propria natura sanitaria, sicché la competenza medico-scientifica degli operatori rimane essenziale per assicurare tanto l’appropriatezza clinica quanto la legittimità del trattamento.
La tutela della persona deve quindi realizzarsi attraverso un equilibrio tra esigenze terapeutiche, autodeterminazione, libertà personale e garanzie processuali.
Infine, la Consulta rivolge un ulteriore monito al legislatore, invitandolo a una complessiva revisione della disciplina del trattamento sanitario coattivo, anche mediante l’eventuale introduzione della figura del curatore speciale e di soggetti con funzioni di interlocuzione e mediazione, al fine di favorire, ove possibile, percorsi terapeutici consensuali.
