Corte Costituzionale sentenza n. 33 del 2025
In materia di adozione internazionale da parte di persone non coniugate
Avv. Sabrina Modena
3/27/20251 min read
Con la sentenza n. 33 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis comma 1 della Legge n. 184 del 1983, limitatamente alla parte che esclude le persone non coniugate residenti in Italia dalla possibilità di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale. La Corte ha ritenuto che tale esclusione violi gli artt. 2 e 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), poiché incide sul diritto alla vita privata, che include la libertà di autodeterminarsi, anche nell'ambito della genitorialità, con una finalità di solidarietà sociale. Il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale evidenziando che la disciplina vigente, limitando l'accesso all'adozione internazionale alle sole coppie coniugate, non rispondeva all'esigenza di tutelare l'interesse del minore e violava il diritto alla vita privata delle persone non coniugate. La Corte ha sottolineato che la genitorialità, anche in un contesto monoparentale, può garantire un ambiente stabile e armonioso per il minore, con riferimento anche alla rete familiare di supporto. La Corte ha ribadito che l'autodeterminazione orientata alla genitorialità non può essere indebitamente compressa, salvo che non vi siano giustificazioni proporzionate e necessarie per tutelare altri interessi di rango costituzionale. Ha così dichiarato che la disciplina censurata non è conforme al principio di proporzionalità, risultando non necessaria per garantire il miglior interesse del minore, e ha dichiarato l'illegittimità della norma, consentendo l'accesso all'adozione internazionale anche alle persone non coniugate che soddisfano i requisiti richiesti.
