Corte d’Appello di Firenze Sezione Quarta Civile sentenza n. 2634/2026 del 29.7.2026

Responsabilità del medico veterinario per sofferenze evitabili dell'animale

Avv. Sabrina Modena

10/14/20261 min read

La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, con sentenza n. 2634/2026 del 29.7.2026, ha riconosciuto la responsabilità professionale del medico veterinario per grave inadempimento degli obblighi contrattuali e deontologici, derivante dall’omessa somministrazione di un’adeguata terapia analgesica e dalla violazione delle best practices sanitarie.

La Corte ha, altresì, riconosciuto la legittimazione ad agire del convivente non intestatario dell’animale, valorizzando il rapporto affettivo e di accudimento quale espressione di una formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost. Ha, conseguentemente, disposto la risoluzione del contratto, la restituzione dei compensi, il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento del danno morale ed esistenziale.

La controversia trae origine dall’azione promossa da una coppia nei confronti del veterinario cui era stata affidata la propria cagnolina, in relazione a interventi odontoiatrici asseritamente eseguiti in violazione delle regole dell’arte, con conseguenti emorragie, ricoveri, trasfusioni e successivo decesso dell’animale.

Il Tribunale di Livorno rigettava le domande attoree; la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia, accertava il grave inadempimento professionale, individuato, in particolare, nell’omessa analgesia e nella gestione non conforme alle buone pratiche veterinarie. Esclusa la prova di un danno psichico permanente causalmente riconducibile ai fatti, riconosceva a ciascun appellante € 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle restituzioni e ai rimborsi spettanti.

La pronuncia assume rilievo nell’evoluzione della responsabilità veterinaria, superando una concezione meramente patrimonialistica dell’animale d’affezione e riconoscendo tutela giuridica al rapporto familiare e affettivo instaurato con esso.

La legittimazione attiva viene pertanto ancorata all’effettiva convivenza e al legame di cura, indipendentemente dalla formale intestazione anagrafica.

Sul piano della responsabilità contrattuale, la decisione ribadisce che la violazione degli obblighi professionali, soprattutto in materia di controllo del dolore e consenso informato, può giustificare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche in assenza di un nesso causale tra la condotta del medico veterinario e la morte del cane.

I danni non patrimoniali, nello specifico, trovano fondamento nella lesione degli interessi affettivi ed esistenziali costituzionalmente tutelati dall’art. 2 Cost., purché ne siano accertati i presupposti. La sentenza valorizza, dunque, il benessere animale e la rilevanza giuridica del legame affettivo quale interesse meritevole di tutela risarcitoria.

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