Corte di Appello di Catanzaro sentenza del 25.6.2026 n. 1002

Interruzione della fornitura di energia elettrica - responsabilità concorrente del venditore - limiti

Avv. Sabrina Modena

7/17/20261 min read

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 25.6.2026 n. 1002 ha ribadito il principio secondo cui il venditore di energia elettrica non risponde, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dei danni derivanti da interruzioni dell'erogazione imputabili al gestore della rete di distribuzione o trasmissione, difettando in capo al primo poteri di direzione e controllo tali da configurare il distributore quale proprio ausiliario nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale.

La Corte ha, tuttavia, chiarito i limiti dell'orientamento più recente della Cassazione, che ammette una responsabilità concorrente del venditore per fatto proprio qualora questi, pur essendo a conoscenza del disservizio, ometta di attivarsi in violazione degli obblighi di protezione e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Tale eccezione è stata ritenuta inapplicabile nel caso concreto, poiché l'interruzione era conseguenza di interventi di manutenzione programmata dal distributore e non risultava provato che il venditore fosse stato preventivamente informato dell'interruzione o che avesse colpevolmente omesso di informare l'utente.

Nel caso di specie, il titolare di un'azienda agricola aveva agito nei confronti della società venditrice chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a un'interruzione dell'energia elettrica che aveva compromesso le colture in serra. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva del venditore, ritenendo il disservizio esclusivamente riconducibile al distributore.

La Corte d'appello, respingendo il gravame, ha confermato tale impostazione, precisando che la verifica della responsabilità del venditore deve essere condotta alla luce dell'art. 1228 c.c. e richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione che esclude la responsabilità del fornitore per i disservizi imputabili al gestore della rete.

In assenza di una condotta autonoma imputabile al venditore, la Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria e della successiva impugnazione, con condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio.

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