Corte di appello di Catanzaro sentenza n. 805 depositata il 3.6.2026

Videosorveglianza privata e tutela della privacy dei vicini

Avv. Sabrina Modena

7/16/20261 min read

L'installazione di impianti di videosorveglianza a tutela della propria abitazione costituisce espressione del legittimo interesse del proprietario alla protezione delle persone e dei beni. Tale interesse, tuttavia, deve essere contemperato con il diritto alla riservatezza dei terzi, con la conseguenza che non è consentito riprendere stabilmente spazi comuni, ingressi, pianerottoli, cortili o altre aree utilizzate da soggetti diversi dal titolare dell'impianto.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 805/2026 depositata il 3 giugno 2026, relativa a un impianto di videosorveglianza installato in un immobile in comproprietà.
Dagli accertamenti tecnici è emerso che le telecamere inquadravano non solo le aree di esclusiva pertinenza del proprietario, ma anche la corte comune, l'ingresso dello stabile, l'androne, il vano scala, le cassette postali e parte dell'accesso all'abitazione dell'altro comproprietario, effettuando registrazioni continuative con conservazione delle immagini per più giorni.
La Corte ha ritenuto che tali modalità di funzionamento violassero i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, evidenziando che anche i sistemi di videosorveglianza installati in ambito privato devono essere configurati in modo da limitare le riprese ai soli spazi strettamente necessari al perseguimento delle finalità di sicurezza.
Sotto il profilo risarcitorio, la pronuncia ribadisce che la mera violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali non determina automaticamente il diritto al risarcimento. È, infatti, necessario che il danneggiato dimostri l'effettiva esistenza del danno-conseguenza e il relativo nesso causale con il trattamento illecito.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente a comprovare un concreto pregiudizio non patrimoniale.
La Corte ha pertanto confermato l'ordine di rimozione dell'impianto di videosorveglianza, ritenuto lesivo della riservatezza dell'altro comproprietario, accogliendo l'appello unicamente con riferimento alla regolamentazione delle spese del procedimento cautelare.
La decisione conferma che l'utilizzo di telecamere private è legittimo solo se conforme ai principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali; in difetto, può essere disposta la rimozione dell'impianto, mentre il risarcimento del danno richiede la prova concreta del pregiudizio subito.

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