Corte di Appello di Palermo sentenza n. 1399 del 6.10.2025
In tema di violazione del diritto alla privacy del dipendente
Avv. Sabrina Modena
10/28/20251 min read
Con la sentenza n. 1399 del 6.10.2025, la Corte d’Appello di Palermo ha affermato che il trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute deve avvenire esclusivamente mediante misure tecniche adeguate, quali cifratura o anonimizzazione, idonee a garantire la non identificabilità dell’interessato e la tutela della riservatezza, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Tali obblighi gravano su enti pubblici e soggetti privati, anche quando operano per finalità di pubblico interesse o in adempimento di obblighi contrattuali. La diffusione non conforme di informazioni sanitarie integra un trattamento illecito, con conseguente responsabilità civile e risarcitoria. La Corte ha precisato che la comunicazione dell’assenza dal lavoro per malattia, anche senza specificazione della patologia, costituisce diffusione di un dato sensibile, poiché consente di desumere lo stato di salute del lavoratore. È pertanto illecita la pubblicazione da parte della pubblica amministrazione, su albo pretorio o sito istituzionale, di notizie relative a assenze per malattia o alla pendenza di procedimenti per mobbing. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 196/2003 (applicato ratione temporis), la responsabilità per trattamento illecito è assimilata alla responsabilità ex art. 2050 c.c., propria delle attività pericolose: il danneggiato deve provare il danno subito ed il nesso causale; il titolare del trattamento può liberarsi solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o che l’evento è dipeso da caso fortuito o forza maggiore. È, infine, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa: la mera violazione della privacy non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, che richiede la prova di un pregiudizio effettivo e concreto.
