Corte di Cassazione civile ordinanza n. 23963 del 23.7.2026

Infiltrazioni, provenienza da più proprietà, pluralità di concause e responsabilità solidale

Avv. Sabrina Modena

9/2/20261 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23963 del 23.7.2026, ha ribadito l’operatività della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. nell’ipotesi di danni da infiltrazioni derivanti dal concorso di plurime cause imputabili a soggetti diversi.

Nel caso di specie, le infiltrazioni interessavano un’autorimessa posta al piano interrato di due edifici condominiali contigui. L’istruttoria e le CTU avevano accertato una pluralità di concause, riconducibili sia a originari vizi costruttivi sia all’inadeguata o deteriorata impermeabilizzazione di terrazze a livello di proprietà esclusiva. I giudici di merito avevano, pertanto, riconosciuto la responsabilità concorrente dei diversi soggetti e disposto la condanna solidale al risarcimento.

La Suprema Corte ha escluso la sussistenza di un vizio del contraddittorio, rilevando che, in presenza di obbligazione solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., il danneggiato può agire nei confronti anche di uno solo dei coobbligati, senza necessità di evocare in giudizio tutti i soggetti potenzialmente responsabili.

È stata, altresì, esclusa l’ultrapetizione: la domanda di condanna dei convenuti “in proporzione delle rispettive responsabilità” non integra, in assenza di un’espressa e inequivoca manifestazione di volontà, una rinuncia al regime di solidarietà. In presenza di un danno unitario prodotto da condotte concorrenti, opera pertanto la solidarietà passiva prevista dall’art. 2055 c.c., indipendentemente dalla diversità dei titoli di responsabilità.

La Cassazione ha, inoltre, ritenuto non censurabile in sede di legittimità l’accertamento di merito relativo alla pluralità delle concause, fondato sulle risultanze delle consulenze tecniche, escludendo quindi la possibilità di ricondurre il danno esclusivamente ai vizi costruttivi originari.

Sono state, infine, dichiarate inammissibili le doglianze concernenti la legittimazione dell’attore e la quantificazione del danno, in quanto dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito, estranea al giudizio di legittimità.

Il principio di diritto può essere così sintetizzato: qualora un danno unitario sia riconducibile al concorso di più condotte o cause imputabili a soggetti diversi, trova applicazione la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.. Il danneggiato può, pertanto, agire nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati per ottenere l’integrale risarcimento, salvo il successivo regolamento dei rapporti interni tra i responsabili. La mera richiesta di una condanna “in proporzione delle rispettive responsabilità” non vale, in assenza di un’espressa rinuncia, a escludere la solidarietà

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