Corte di Cassazione civile sezione lavoro ordinanza del 10.10.2025 n. 27152
In tema di infortunio sul lavoro del socio di cooperativa
Avv. Sabrina Modena
10/23/20251 min read
La Corte di Cassazione civile Sezione lavoro con ordinanza del 10.10.2025 n. 27152 ha stabilito che, ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ex D.P.R. n. 1124/1965, la nozione di attività manuale svolta da soci lavoratori di cooperative deve essere interpretata in senso ampio, comprendendo qualsiasi attività strumentale o funzionale allo svolgimento delle mansioni lavorative, anche se non caratterizzata da prevalente componente manuale, purché connessa all’esecuzione dell’obbligazione lavorativa e idonea a concretizzare un rischio tutelato dalla copertura assicurativa. Nel caso oggetto di esame, A.A., socio lavoratore di una cooperativa, subiva un infortunio durante un sopralluogo tecnico volto alla verifica di infiltrazioni ed alla predisposizione di un intervento di manutenzione. La domanda volta a ottenere l'indennità giornaliera per inabilità temporanea e l'indennizzo per invalidità permanente a carico dell’INAIL veniva rigettata in primo e secondo grado, sul presupposto che l’attività svolta non rientrasse tra quelle assicurate, poiché ritenuta non manuale. Il socio lavoratore ricorreva in Cassazione denunciando violazione di legge (artt. 2 e 4 D.P.R. 1124/1965, art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che l’attività svolta (sopralluogo tecnico) fosse strumentale e connessa alle mansioni lavorative e, dunque, rientrante nella tutela assicurativa. La Corte riteneva il ricorso fondato basandosi sulla giurisprudenza consolidata (Cass. nn. 24765/2017, 2838/2018, 32257/2021) la quale riconosce che l’occasione di lavoro ricomprende, non solo le attività direttamente esecutive, ma anche quelle prodromiche e preparatorie, se connesse allo svolgimento delle mansioni; l’attività non deve necessariamente essere connotata da prevalente manualità, bastando che sia funzionalmente collegata all’esecuzione del rapporto lavorativo, in coerenza con le finalità protettive dell’assicurazione ex art. 38 Cost.. In ragione di tale principi, gli ermellini hanno ritenuto che la Corte d’Appello di Napoli ha erroneamente escluso la copertura assicurativa, omettendo di considerare che il sopralluogo svolto dal ricorrente era attività strumentale e funzionale rispetto alla prestazione lavorativa.
