Corte di Cassazione con ordinanza n. 628 del 12.1.2026

Separazione personale dei coniugi e assegno di mantenimento

Avv. Sabrina Modena

10/19/20261 min read

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 628 del 12.1.2026 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 156 c.c., il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge separato deve essere valutato alla luce del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avuto riguardo alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e alla persistente operatività del dovere di assistenza materiale. Ai fini dell’accertamento, il giudice può ricostruire, anche in via presuntiva, le condizioni economiche del nucleo familiare al momento della cessazione della convivenza, valorizzando la documentazione reddituale dell’obbligato. Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando il riconoscimento dell’assegno in favore della moglie e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La controversia traeva origine da un giudizio di separazione personale tra coniugi, uniti in matrimonio da circa quarant’anni. Il Tribunale riconosceva alla moglie un assegno di mantenimento, rilevando una significativa disparità reddituale tra le parti: il marito, odontoiatra, percepiva circa € 12.000 netti mensili, mentre la moglie disponeva di entrate pari a circa € 1.000 mensili, senza aver maturato un adeguato trattamento pensionistico, anche in ragione del contributo prestato alla cura della famiglia e dei figli. Nonostante la titolarità, da parte di entrambi, di consistenti patrimoni mobiliari e immobiliari, la Corte d’Appello confermava la decisione.

Il marito proponeva, quindi, ricorso per cassazione, contestando la ricostruzione del tenore di vita matrimoniale e la valutazione delle rispettive condizioni economiche.

La pronuncia conferma la funzione dell’assegno di mantenimento nella separazione personale, volto ad assicurare al coniuge economicamente più debole risorse adeguate al tenore di vita goduto durante il matrimonio, in ragione della permanenza del vincolo coniugale e del correlato obbligo di assistenza materiale.

Ai fini del riconoscimento del diritto, assume rilievo la valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, senza che la titolarità di patrimoni consistenti costituisca, di per sé, circostanza ostativa. La Corte ribadisce, inoltre, che il giudice può desumere, anche in via presuntiva, il tenore di vita matrimoniale dalle risultanze reddituali e dagli elementi probatori acquisiti, purché proceda a una valutazione complessiva delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.

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