Corte di Cassazione I sezione civile ordinanza n. 6078/2026 del 17.3.2026
Collocamento dei figli minori - no ad automatismi in favore della madre
Avv. Sabrina Modena
9/21/20261 min read
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6078/2026 del 17 marzo 2026, ha affermato che il collocamento prevalente del minore presso la madre non può essere fondato su una presunzione generale di maggiore adeguatezza genitoriale derivante dalla tenera età dei figli.
La Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte d’Appello, che aveva modificato il precedente regime di affidamento condiviso con collocamento paritario, disponendo il collocamento prevalente presso la madre e una significativa riduzione dei tempi di frequentazione paterna. Secondo la Cassazione, tale statuizione risultava fondata su valutazioni astratte riferite al ruolo materno, anziché su un accertamento concreto delle capacità genitoriali e dell’organizzazione familiare.
Ai sensi dell’art. 337-ter c.c., i provvedimenti relativi ai figli devono essere adottati nell’esclusivo interesse morale e materiale del minore, assicurandogli il diritto a conservare rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. Ne consegue che l’eventuale collocamento prevalente presso uno dei genitori deve essere sorretto da elementi fattuali, verificabili e specificamente riferiti al nucleo familiare, quali l’effettivo esercizio delle funzioni di cura, la concreta ripartizione dei compiti genitoriali, le condizioni lavorative e la disponibilità di ciascun genitore.
La pronuncia evidenzia, inoltre, la rilevanza processuale della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti adottati in sede di reclamo quando incidano sostanzialmente sull’affidamento o sulla collocazione dei minori. La drastica riduzione dei tempi di frequentazione con uno dei genitori può, pertanto, assumere rilevanza ai fini dell’accesso al giudizio di legittimità.
In sintesi, il collocamento prevalente non può essere giustificato da presunzioni legate al sesso del genitore o alla sola età dei minori, ma deve risultare da una valutazione individualizzata, concreta e adeguatamente motivata delle capacità genitoriali e dell’effettivo assetto di cura preesistente.
