Corte di Cassazione IV sezione penale sentenza n. 29693 del 19.2.2025
In materia di accertamenti alcolemici e obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un legale
Avv. Sabrina Modena
11/20/20251 min read
La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva riconosciuto l’imputato responsabile della violazione di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, condannandolo a otto mesi di arresto, € 1.800 di ammenda e alla sospensione della patente per un anno.
Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., per omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’avvio dell’accertamento alcolemico, con conseguente dedotta nullità del verbale e degli atti successivi.
La Corte di Cassazione IV sezione penale con sentenza n. 29693 del 19.2.2025 ha ritenuto infondata la censura, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che l’obbligo di avviso al conducente della facoltà di nominare un difensore non sussiste nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’alcoltest, poiché la funzione garantistica della difesa tecnica rileva esclusivamente per gli atti non ripetibili effettivamente eseguiti.
Da ciò consegue che, in ipotesi di rifiuto dell’accertamento, non è configurabile alcuna nullità per omesso avviso, rendendo quindi inopportune contestazioni difensive basate su tale profilo.
La sentenza si segnala per aver ulteriormente chiarito, sul piano giurisprudenziale, i limiti applicativi dell’obbligo di avviso della facoltà difensiva in materia di accertamenti alcolemici, fornendo un contributo interpretativo valutabile positivamente.
In breve, in caso di rifiuto a sottoporsi all'alcoltest, non c'è obbligo di avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia e il rifiuto, di per sé, costituisce reato se ricorrono le condizioni indicate dalla legge e si applicano le sanzioni previste dall'art. 186 Codice della strada.
