Corte di Cassazione IV sezione penale sentenza n. 9620/2025
In materia di dovere di diligenza e prudenza che incombe sul proprietario del cane
Avv. Sabrina Modena
3/31/20251 min read
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9620/2025, ha stabilito che anche nelle aree attrezzate per lo sgambamento, un cane dal carattere diffidente deve essere condotto con guinzaglio e museruola, a prescindere dalla razza o dalla taglia dell'animale. Tale obbligo discende da una regola di prudenza volta a tutelare la sicurezza di persone e animali. Nel caso esaminato, la responsabile del cane (un pitbull) era stata condannata dal tribunale per lesioni colpose ai sensi dell'art. 590 c.p., in quanto non aveva adottato le necessarie misure di sicurezza, lasciando libero l'animale nonostante la sua indole diffidente. La difesa argomentava che, nelle aree apposite, i cani possono essere condotti senza guinzaglio, a meno che non siano definiti come aggressivi, ma la Corte ha rigettato tale tesi, sottolineando che l'inosservanza delle misure di prudenza rappresenta una violazione delle normative cautelari. La Cassazione ha evidenziato che il proprietario di un animale ha un dovere di diligenza e prudenza (art. 672 c.p.), in quanto deve prevenire rischi per la sicurezza pubblica, anche in assenza di una legge specifica che regoli la condotta per cani non aggressivi. La responsabilità del proprietario è stata qualificata come "culpa in vigilando", ossia per non aver controllato adeguatamente il cane in un contesto che presentava rischi, come l’avvicinamento di un estraneo. In conclusione, la Corte ha confermato la condanna, ma ha annullato la sentenza sul piano sanzionatorio, rinviando il caso per un nuovo giudizio.
