Corte di Cassazione ordinanza 18.9.2025 n. 25558

In materia di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario

Avv. Sabrina Modena

9/26/20251 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza 18.9.2025 n. 25558, ha stabilito che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno natura eminentemente fiscale e non vincolano il giudice, il quale può valutare, discrezionalmente, l'opportunità di ricorrere a presunzioni semplici per determinare la reale capacità contributiva, individuando i fatti rilevanti e verificando che siano gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.). È, pertanto, legittima la decisione della Corte territoriale che, in difformità rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente, ha tenuto conto della differenza reddituale tra le parti e ha posto a carico del padre – nonostante fosse collocatario della figlia maggiore – un contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore. La Corte di Cassazione ha operato una distinzione rilevante tra il caso in cui la casa familiare è cointestata con mutuo cointestato, in cui l'accollo dell’intera rata da parte di un coniuge comporta un sgravio economico per l’altro coniuge (oltre al vantaggio del godimento dell’immobile); e il caso, come nella specie sottoposta a giudizio, in cui l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge estromesso, per cui il pagamento delle rate del mutuo da parte di quest’ultimo rappresenta solo l’adempimento di un’obbligazione personale per l’acquisto della propria proprietà esclusiva, e non può essere computato quale contributo al mantenimento della figlia. Pertanto, la Corte ha ritenuto erronea la decisione del giudice di primo grado che aveva identificato il contributo al mantenimento della minore con il pagamento delle rate del mutuo, precisando che: il godimento dell’abitazione familiare da parte della madre e della figlia costituisce vantaggio abitativo meramente temporaneo; tale vantaggio deve essere valutato ai fini della determinazione del quantum dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario, nella misura in cui evita l’esborso di un canone di locazione.