Corte di Cassazione ordinanza 24418/2026
Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e importanza dirimente delle modalità di svolgimento dello stesso
Avv. Sabrina Modena
9/1/20261 min read
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24418/2026, ha ribadito il principio secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro deve essere desunta dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, non essendo vincolante la qualificazione formale attribuita dalle parti al contratto.
In applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il nomen iuris negoziale costituisce un elemento valutabile, ma non preclude al giudice di accertare la diversa natura del rapporto qualora le modalità effettive di esecuzione della prestazione risultino incompatibili con la qualificazione formalmente prescelta. In particolare, ove ricorrano gli indici della subordinazione, il rapporto può essere giuridicamente qualificato come subordinato anche se formalmente instaurato quale prestazione d’opera, collaborazione coordinata o attività occasionale.
La Suprema Corte ha, pertanto, confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accertato la natura subordinata dei rapporti sulla base delle risultanze probatorie, ritenendo prevalente l’effettivo assetto organizzativo e funzionale del rapporto rispetto alla denominazione contrattuale.
Quanto al termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni amministrative, la Corte ha precisato che il relativo dies a quo decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce elementi sufficienti a consentire l’accertamento della violazione, e non necessariamente dalla prima conoscenza di circostanze astrattamente rilevanti.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso della cooperativa, confermando la pronuncia impugnata e disponendo la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000, oltre agli oneri di legge.
Principio di diritto: ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, prevalgono le concrete modalità di esecuzione della prestazione sul nomen iuris attribuito dalle parti, sicché il giudice può riconoscere la natura subordinata del rapporto quando l’effettivo svolgimento dell’attività ne presenti i relativi caratteri.
