Corte di Cassazione ordinanza 3.8.2026 n. 24402
Indennità di accompagnamento per i minori
Avv. Sabrina Modena
8/31/20261 min read
La Corte di Cassazione, con ordinanza 3.8.2026 n. 24402, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore del minore, la mera capacità di svolgere le ordinarie attività quotidiane non è, di per sé, idonea a escludere il requisito sanitario.
L’accertamento deve essere effettuato in concreto e in relazione all’età e al grado di maturità del minore, verificando la sua effettiva capacità di comprendere la necessità di determinati atti terapeutici, di coglierne la rilevanza e di provvedervi autonomamente.
Particolare rilievo assume la necessità di terapie quotidiane, continuative ed essenziali, dovendosi accertare se l’assistenza prestata dai genitori ecceda, per intensità e qualità, quella ordinariamente richiesta per un minore sano della medesima età.
La Suprema Corte ha, pertanto, escluso che la conduzione di una vita sostanzialmente normale o l’autonomia nello svolgimento di altre attività quotidiane possano costituire elementi decisivi per negare il beneficio, qualora persista una specifica e continuativa necessità assistenziale connessa alla gestione della patologia.
Nel caso esaminato, i genitori di un minore affetto da una patologia cronica che richiede cure quotidiane, aveva domandato l'indennità di accompagnamento che era stata negata. La Cassazione ha ritenuto fondate le censure dei genitori relative all’omessa adeguata valutazione della necessità terapeutica e della concreta incapacità del minore di gestirla autonomamente, nonché alla mancata considerazione delle contestazioni formulate avverso la consulenza tecnica.
La pronuncia impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a una nuova valutazione del requisito sanitario secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte che ha formulato il seguente principio di diritto: nell’accertamento del diritto del minore all’indennità di accompagnamento, il requisito dell’autonomia deve essere valutato concretamente, secondo l’età e la maturità del minore, senza attribuire valore dirimente alla sua apparente normalità nella vita quotidiana.
