Corte di Cassazione ordinanza n. 10559 del 21.4.2026
Trasferimento del lavoratore, dimissioni e NASpI - escluso l'automatismo in caso di trasferimento a notevole distanza della sede di lavoro
Avv. Sabrina Modena
7/2/20261 min read
Con l'ordinanza n. 10559 del 21.4.2026, la Corte di Cassazione ha ridefinito i presupposti per il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni conseguenti al trasferimento del lavoratore, riaffermando la necessaria riconducibilità della fattispecie alla nozione civilistica di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c..
La Corte ha affermato che il diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, presuppone l'accertamento di un grave inadempimento datoriale ovvero di una condotta del datore di lavoro idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Ne consegue che la mera rilevante distanza tra la sede originaria e quella di destinazione non integra, di per sé, una causa legittimante le dimissioni per giusta causa né consente di qualificare la cessazione del rapporto come disoccupazione involontaria.
La Suprema Corte ha pertanto escluso qualsiasi automatismo tra trasferimento oltre i parametri amministrativi dei 50 km o degli 80 minuti di percorrenza e riconoscimento della NASpI, attribuendo a tali criteri un mero valore indiziario. L'accertamento giudiziale deve invece verificare la sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché l'eventuale illegittimità dell'esercizio dello ius variandi, quale possibile fonte di inadempimento datoriale.
L'ordinanza si pone in discontinuità rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali e alla prassi amministrativa che valorizzavano la particolare gravosità del trasferimento quale indice sufficiente della natura involontaria della perdita dell'occupazione. La decisione riafferma, invece, il principio secondo cui la tutela previdenziale è subordinata alla dimostrazione della giusta causa in senso civilistico, con conseguente aggravamento dell'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore che intenda ottenere il riconoscimento della NASpI.
