Corte di Cassazione ordinanza n. 13059/2026

Articolo 126 bis Codice della Strada -Il proprietario dell'auto deve sempre sapere chi è alla guida del veicolo

Avv. Sabrina Modena

7/22/20261 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13059/2026, ha ribadito il consolidato principio secondo cui la mera dichiarazione di ignorare l'identità del conducente non integra l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 126-bis C.d.S. Sul proprietario grava, infatti, uno specifico dovere di diligenza consistente nel conoscere e conservare memoria dell'identità dei soggetti autorizzati alla guida del veicolo, obbligo che permane anche nell'ipotesi di utilizzo del mezzo in ambito familiare.

La vicenda concerne l'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. in relazione all'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'autorità i dati del conducente responsabile di un'infrazione comportante decurtazione di punti dalla patente.

Nel caso oggetto di giudizio, a seguito della contestazione di plurime violazioni per eccesso di velocità (art. 142 C.d.S.), la proprietaria del veicolo, invitata a fornire le generalità del conducente, dichiarava di non essere in grado di identificarlo, deducendo che l'autovettura era utilizzata dal coniuge e dai figli. L'amministrazione irrogava le sanzioni previste per l'omessa comunicazione dei dati del conducente.

Per la Suprema Corte, l'esonero dalla responsabilità amministrativa è configurabile esclusivamente ove il proprietario dimostri l'esistenza di un giustificato e documentato motivo, riconducibile a un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, ovvero alla perdita della disponibilità del veicolo (ad esempio, furto o comodato regolarmente documentato), purché provi di avere adottato tutte le misure esigibili secondo l'ordinaria diligenza per identificare il conducente.

Quanto alla decorrenza dell'obbligo di comunicazione, la Suprema Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. nn. 24012/2022, 3022/2024 e 32988/2025), secondo cui la violazione dell'art. 126-bis comma 2 C.d.S. si perfeziona soltanto dopo la definizione del procedimento (giurisdizionale o amministrativo) relativo all'infrazione presupposta con esito sfavorevole per il trasgressore, coincidente con il passaggio in giudicato della relativa decisione. Da tale momento decorrono il termine di 90 giorni entro cui l'amministrazione deve notificare il nuovo invito a comunicare i dati del conducente e il termine di 60 giorni assegnato al destinatario per adempiere.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto tempestiva l'attività dell'amministrazione e ha confermato la legittimità delle sanzioni irrogate, rigettando il ricorso della proprietaria e condannandola alle spese di lite, nonché alle ulteriori statuizioni ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

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