Corte di cassazione ordinanza n. 15556/2026

Ritardo del volo e diritto all'indennizzo in favore del trasportato pur in assenza di prova del danno ulteriore

Avv. Sabrina Modena

7/15/20262 min read

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15556/2026, ha definitivamente rigettato il ricorso proposto da American Airlines, confermando la pronuncia impugnata che aveva condannato il vettore al pagamento, in favore di due passeggeri, della somma di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria in conseguenza del ritardo di oltre tre ore registrato dal volo AA206 del 24 giugno 2018, operato sulla tratta Miami–Milano Malpensa, nell'ambito della disciplina recata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

Con il ricorso per cassazione, la compagnia aerea deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal, assumendo che i passeggeri non avessero assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un danno, patrimoniale o non patrimoniale, effettivamente subito. Lamentava, inoltre, che il giudice di merito avesse riconosciuto una compensazione pecuniaria sostanzialmente assimilabile a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, sebbene il trasporto avesse avuto origine in uno scalo situato al di fuori del territorio dell'Unione europea e fosse stato effettuato da un vettore aereo non comunitario. Con ulteriori motivi di impugnazione, la ricorrente sosteneva che gli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal consentono esclusivamente il risarcimento dei danni concretamente allegati e dimostrati, escludendo qualsiasi forma di indennizzo automatico o avente natura punitiva, censurando pertanto la decisione impugnata nella parte in cui aveva liquidato una somma in ragione del solo ritardo del volo e dell'inadempimento del vettore.

La Terza Sezione civile ha dichiarato tutti i motivi di ricorso inammissibili.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui il passeggero che subisca un ritardo nel trasporto aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, avente la funzione di compensare il pregiudizio generalizzato derivante dalla perdita di tempo. Qualora, invece, il passeggero intenda conseguire il risarcimento di ulteriori danni, patrimoniali o non patrimoniali, trova applicazione la disciplina della Convenzione di Montreal. In tale ipotesi, pur gravando sul vettore una presunzione di responsabilità in relazione all'evento costituito dal ritardo, permane in capo al passeggero l'onere di provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno-conseguenza del quale chiede il ristoro.

Con specifico riguardo al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha precisato che il relativo risarcimento presuppone la rigorosa dimostrazione della lesione grave di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, lesione che deve eccedere la soglia del mero disagio, fastidio o inconveniente, non essendo configurabile un danno risarcibile in via automatica per il solo verificarsi del ritardo.

In applicazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello nella parte in cui aveva riconosciuto ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria conseguente al ritardo del trasporto aereo, limitandone tuttavia l'operatività al solo indennizzo previsto dalla disciplina convenzionale, in difetto di allegazioni e prove idonee a dimostrare la sussistenza di ulteriori danni risarcibili

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