Corte di Cassazione ordinanza n. 17136/2026

Contratto di viaggio e malattia prima della partenza - impossibilità sopravvenuta e diritto alla restituzione delle somme versate

Avv. Sabrina Modena

11/3/20261 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17136/2026, ha affermato che l’insorgenza di una patologia improvvisa e non imputabile al viaggiatore, tale da impedirgli la fruizione del pacchetto turistico, integra un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c., per venir meno della causa concreta del contratto. Ne consegue l’estinzione delle obbligazioni contrattuali e il diritto alla restituzione integrale del corrispettivo versato. La disciplina speciale del recesso di cui all’art. 41 del Codice del Turismo e l’eventuale copertura assicurativa non precludono l’applicazione dei rimedi generali previsti dall’ordinamento civilistico.

La controversia trae origine dall’acquisto, da parte di due coppie di viaggiatori, di pacchetti turistici per una vacanza estiva. Prima della partenza, l’insorgenza improvvisa di una grave patologia in una delle viaggiatrici rendeva impossibile la fruizione del soggiorno da parte di entrambi i nuclei, che domandavano lo scioglimento dei contratti e la restituzione delle somme corrisposte. Il tour operator opponeva la natura volontaria del recesso, invocando l’applicazione delle penali contrattuali e la possibilità di attivare la copertura assicurativa. Dopo un esito favorevole ai consumatori in primo grado, il Tribunale di Matera riformava la decisione, accogliendo le ragioni dell’organizzatore. I viaggiatori proponevano, pertanto, ricorso per Cassazione, che veniva accolto, con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio al giudice di merito.

La pronuncia assume particolare rilievo nella distinzione tra recesso volontario e sopravvenuta impossibilità della prestazione, escludendo che un evento patologico imprevedibile e non imputabile al viaggiatore possa essere automaticamente ricondotto alla fattispecie del recesso soggetto a penali. Il venir meno della causa concreta, intesa quale funzione turistico-ricreativa del contratto, determina infatti l’inesigibilità della prestazione e il conseguente obbligo restitutorio in capo all’organizzatore, ai sensi dell’art. 1463 c.c. La tutela assicurativa e la disciplina speciale del Codice del Turismo operano su piani autonomi e non possono derogare ai rimedi generali in materia di impossibilità sopravvenuta. La decisione ribadisce, dunque, la centralità della causa concreta quale criterio di valutazione della persistenza dell’interesse contrattuale e del conseguente diritto alla restituzione integrale del prezzo.

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