Corte di Cassazione ordinanza n. 17754 del 3.6.2026

Infarto del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

Avv. Sabrina Modena

7/9/20261 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17754 del 3.6.2026, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'evento infartuale occorso a un dipendente, riconoscendo il diritto di quest'ultimo al risarcimento integrale del danno patito, previa detrazione delle prestazioni indennitarie già corrisposte dall'Inail. La pronuncia si fonda sulle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, sugli accertamenti medico-legali, dai quali è emersa la sussistenza di un nesso eziologico tra le condizioni di lavoro cui il dipendente era stabilmente sottoposto e l'insorgenza dell'evento cardiaco.

In particolare, è stato accertato che il lavoratore prestava la propria attività in un contesto caratterizzato da un'esposizione continuativa a ritmi lavorativi particolarmente gravosi, consistenti nello svolgimento di turni eccedenti le dodici ore giornaliere, nel ricorso sistematico a prestazioni di lavoro straordinario e nella conduzione di mezzi vetusti, privi di adeguati requisiti ergonomici, lungo percorsi connotati da elevato grado di usura psicofisica.

La Suprema Corte ha, altresì, escluso che le pregresse condizioni patologiche del lavoratore – quali obesità, diabete e ipertensione arteriosa – nonché l'intensa attività politica dallo stesso svolta al di fuori dell'orario di lavoro potessero integrare un'ipotesi di concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento. Tali circostanze sono state, infatti, qualificate quali concause naturali dell'evento lesivo, prive di rilevanza sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva al danneggiato e, pertanto, inidonee a incidere sull'entità del risarcimento dovuto.

La Corte ha ribadito che l'adibizione del lavoratore a mezzi obsoleti e l'imposizione sistematica di prestazioni lavorative eccedenti i limiti dell'orario contrattualmente previsto integrano una violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., disposizione che impone l'adozione di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessarie a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.

Con riferimento alla quantificazione del danno, la Cassazione ha infine confermato la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento le somme già erogate dall'Inail a titolo di indennizzo del danno biologico, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e della disciplina vigente ratione temporis, individuata con riferimento al momento della denuncia della malattia professionale.

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