Corte di Cassazione ordinanza n. 20229 del 16.6.2026

Esonero dal lavoro notturno per il caregiver anche in assenza del carattere di gravità dell'handicap

Avv. Sabrina Modena

6/24/20261 min read

Con l’ordinanza n. 20229 del 16.6.2026, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione interpretativa concernente l’ambito applicativo dell’art. 11 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 66/2003, stabilendo che il diritto del lavoratore-caregiver a essere esonerato dalla prestazione di lavoro notturno non è subordinato all’accertamento della condizione di handicap grave del familiare assistito ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, essendo sufficiente il riconoscimento della situazione di disabilità di cui all’art. 3 comma 1 della medesima legge.

Rigettando il ricorso del datore di lavoro, la Suprema Corte ha valorizzato il dato letterale della disposizione, rilevando come il rinvio alla l. n. 104/1992 sia formulato in termini generali e non contenga alcun richiamo espresso alla connotazione di gravità dell’handicap. Ne consegue che l’espressione «soggetto disabile a proprio carico» deve essere riferita all’effettiva relazione di assistenza e cura gravante sul lavoratore e non all’intensità della compromissione funzionale della persona assistita.

La Corte ha, altresì, escluso la possibilità di introdurre, in via interpretativa, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, richiamando il principio secondo cui, ove il legislatore abbia inteso subordinare il riconoscimento di specifiche tutele alla gravità dell’handicap, lo ha previsto espressamente. In tale prospettiva, è stato disatteso l’orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa ritenuto incompatibile con il chiaro tenore letterale della norma.

L’ordinanza si inserisce nel consolidato indirizzo volto a garantire un’ampia tutela del lavoratore-caregiver, riaffermando la natura protettiva dell’esonero dal lavoro notturno e la prevalenza delle esigenze di assistenza familiare rispetto alle contrapposte esigenze organizzative del datore di lavoro, in conformità ai principi costituzionali di solidarietà e tutela della persona nonché agli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale in materia di inclusione e protezione delle persone con disabilità.

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