Corte di cassazione ordinanza n. 25301 del 14.9.2026

Storni tra condomini da parte dell'amministratore infedele e onere della prova

Avv. Sabrina Modena

9/28/20261 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25301 del 14.9.2026, ha affermato che il condominio depauperato dall’indebito trasferimento di somme disposto dall’amministratore comune può agire direttamente nei confronti del condominio beneficiario mediante l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., anziché promuovere un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’amministratore.

Nel caso di specie, un medesimo amministratore gestiva diversi condomìni e, tra il 2009 e il 2011, aveva effettuato movimentazioni di denaro tra i relativi conti correnti al fine di ripianare disavanzi di cassa. In particolare, aveva trasferito € 7.500, mediante quattro assegni, dal conto corrente di un condominio a quello di altro condominio. Il condominio dal cui conto erano state prelevate le somme (solvens) , ritenendole indebitamente sottratte, ne aveva chiesto la restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c.. La domanda era stata accolta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello di Genova.

La Suprema Corte ha qualificato il trasferimento di denaro quale spostamento patrimoniale sine causa, integrante la fattispecie dell’indebito oggettivo.

La circostanza che la movimentazione fosse stata materialmente eseguita dall’amministratore infedele non incide sulla legittimazione passiva del condominio accipiens (beneficiario dei versamenti), il quale, avendo ricevuto somme prive di causa giustificativa, è tenuto alla relativa restituzione.

L’eventuale condotta illecita o fraudolenta dell’amministratore rileva, esclusivamente, sul piano della responsabilità interna tra quest’ultimo e i condomìni amministrati e non preclude l’azione restitutoria esercitata dal condominio solvens nei confronti del condominio beneficiario.

La Corte ha, inoltre, precisato che l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. ha natura oggettiva ed è finalizzata a ripristinare l’equilibrio patrimoniale alterato da uno spostamento di ricchezza privo di causa, senza che assumano rilievo decisivo l’errore del solvens o l’intento solutorio.

Quanto all’onere della prova, la Cassazione ha precisato che, qualora il condominio dimostri l’emissione e la consegna di assegni non trasferibili intestati al beneficiario, nonché il relativo addebito sul proprio conto corrente, con corrispondenza degli importi e degli estremi identificativi, opera una presunzione iuris tantum dell’avvenuto pagamento. Spetta, pertanto, al condominio accipiens fornire la prova contraria del mancato incasso o accredito dei titoli, in applicazione del principio di vicinanza della prova.

Servizi

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale.

Contatti

Chi siamo

info@studiolegalesabrinamodena.it

+39-0535.652172

© 2025. All rights reserved.