Corte di Cassazione ordinanza n. 26607/2025

In tema di danno causato dal lavoratore ai beni aziendali e risarcimento del danno

Avv. Sabrina Modena

10/8/20251 min read

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26607/2025, ha statuito che il datore di lavoro non può operare trattenute salariali o irrogare sanzioni economiche nei confronti del lavoratore per danni da quest'ultimo arrecati agli strumenti aziendali senza la previa attivazione del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Nel caso di specie, relativo al danneggiamento di un muletto aziendale, l’azienda aveva effettuato una trattenuta unilaterale sulla retribuzione del dipendente prima della contestazione formale, per un importo di € 1.352,00 e, successivamente, un’ulteriore trattenuta di € 1.498,00 dopo la contestazione dell’addebito. Il Tribunale di Bergamo, in primo grado, aveva riconosciuto la legittimità integrale della pretesa risarcitoria datoriale. In sede di appello, la Corte d’appello di Brescia ha invece riformato, parzialmente, la sentenza, riconoscendo l’illegittimità della trattenuta anteriore alla contestazione, per violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie procedimentali. La Cassazione ha confermato tale orientamento, ribadendo che l’azione risarcitoria per inadempimenti del lavoratore è subordinata all’espletamento del procedimento disciplinare e che la trattenuta preventiva costituisce violazione del corretto iter sanzionatorio. È stata, pertanto, rigettata la domanda risarcitoria del datore di lavoro nella parte in cui non era stata preceduta dalla contestazione formale.