Corte di Cassazione ordinanza n. 28255 del 24.10.2025
In tema di danno da perdita del rapporto parentale
Avv. Sabrina Modena
11/13/20251 min read
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28255 del 24.10.2025, ha ribadito che, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la morte di un congiunto integra, ai sensi dell’art. 2727 c.c., una presunzione semplice (iuris tantum) di sofferenza morale in capo ai familiari prossimi, non solo della famiglia nucleare (coniuge e figli), ma anche di quella originaria (genitori e fratelli). La ratio della decisione è che la perdita di un familiare costituisce di per sé un fatto noto idoneo a far presumere il fatto ignoto del dolore e della sofferenza morale dei superstiti. Tale presunzione non richiede la prova di convivenza o di contatti frequenti, elementi che possono incidere solo sulla quantificazione del danno (quantum debeatur), non sulla sua sussistenza (an debeatur). In applicazione del principio dell’art. 2727 c.c., grava sul convenuto (normalmente il responsabile civile) l’onere di vincere la presunzione, dimostrando l’assenza di un rapporto affettivo concreto o di relazioni familiari effettive tra la vittima e il superstite. Nel caso oggetto di giudizio, la Cassazione ha accolto il ricorso della sorella di un lavoratore deceduto per esposizione ad amianto, censurando la sentenza d’appello che aveva negato il risarcimento per pretesa genericità delle allegazioni. La Corte ha ritenuto che la semplice indicazione del rapporto di parentela sia sufficiente a fondare la presunzione di danno morale, salvo prova contraria, sulla base del seguente principio di diritto "In caso di illecito civile che provochi la morte di un soggetto, sussiste una presunzione iuris tantum di sofferenza morale in favore dei familiari stretti (compresi i fratelli), ex art. 2727 c.c.; l’assenza di convivenza o di frequentazione non esclude la risarcibilità, ma incide solo sulla misura del danno, gravando sul convenuto la prova dell’inesistenza di un legame affettivo effettivo".
