Corte di Cassazione ordinanza n. 449/2025

In materia di deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza a persone con disabilità grave e permanente

Avv. Sabrina Modena

4/3/20251 min read

Con l'ordinanza n. 449/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che le spese sostenute per l'assistenza a persone con disabilità grave e permanente sono integralmente deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR, senza che sia necessario che l'assistente possieda una qualifica professionale specifica. La Corte ha risposto affermativamente alla questione interpretativa, sottolineando che il criterio determinante per la deducibilità delle spese è la finalità assistenziale, ossia il sostegno continuativo a una persona disabile, e non la qualifica del prestatore del servizio. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la deduzione delle spese sostenute da un contribuente per l'assistenza alla moglie disabile, ritenendo ammissibili solo le spese per assistenza qualificata. La pronuncia distingue due regimi fiscali: l'art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR consente la deduzione integrale delle spese di assistenza per disabili gravi, mentre l'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR prevede una detrazione d'imposta al 19% per l'assistenza a soggetti non autosufficienti, con specifici limiti di importo e reddito. La Corte ha escluso l'assimilazione delle spese per disabilità grave a quelle per non autosufficienza, riconoscendo un trattamento fiscale più favorevole per le persone disabili ai sensi della Legge 104/1992.