Corte di Cassazione penale Sezione IV 12.5.2026 n. 17103
Alcoltest e avviso al conducente del diritto di poter essere assistito da un legale
Avv. Sabrina Modena
6/18/20261 min read
In materia di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, la richiesta di sottoposizione all’alcoltest e il contestuale avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore devono essere portati a conoscenza dell’interessato in modo tale da garantirne l’effettiva comprensione.
Ne consegue che, qualora il conducente non conosca la lingua italiana e non sia posto nelle condizioni di comprendere il contenuto degli avvisi e delle richieste formulate dagli operanti, risulta compromesso l’esercizio del diritto di difesa e non può ritenersi validamente integrata la fattispecie di rifiuto prevista dall’art. 186, comma 7, del Codice della strada.
Pertanto, in assenza della prova dell’effettiva comprensione degli avvisi da parte del soggetto fermato, è illegittima la pronuncia di condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Nel caso di specie, tale principio è stato applicato nei confronti di un conducente di nazionalità tedesca, non conoscitore della lingua italiana.
