Corte di Cassazione prima sezione civile sentenza n. 23363 del 16.7.2026
Illegittimità della riduzione dell'orario di frequenza scolastica per l'alunno portatore di handicap
Avv. Sabrina Modena
7/20/20261 min read
La Corte di Cassazione prima sezione civile con sentenza n. 23363 del 16.7.2026 ha affermato che l'imposizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un orario di frequenza ridotto nei confronti di un alunno con disabilità grave, motivata dall'insufficienza delle ore di sostegno assegnate, integra una condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67/2006, in quanto determina un'illegittima compressione del diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione scolastica.
La Corte ha ribadito che il diritto dell'alunno con disabilità a fruire della frequenza scolastica in condizioni di piena parità rispetto agli altri studenti ha natura piena, incondizionata e finanziariamente incomprimibile, gravando sull'amministrazione scolastica l'obbligo di adottare ogni misura organizzativa e ogni ragionevole accomodamento idonei a garantirne l'effettiva inclusione.
Ha, inoltre, precisato che la carenza delle risorse destinate al sostegno e la mancata impugnazione del piano educativo individualizzato dinanzi al giudice amministrativo non costituiscono circostanze idonee a escludere la natura discriminatoria della condotta dell'amministrazione scolastica.
