Corte di Cassazione sentenza 22.9.2026 n. 25692
Distinzione tra contratto di appalto e di vendita in relazione alle tutele previste per i consumatori
Avv. Sabrina Modena
10/1/20261 min read
La Corte di Cassazione, con sentenza 22.9.2026 n. 25692, ha stabilito che, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto contrattuale quale contratto di appalto ovvero contratto di vendita, occorre procedere all’accertamento della causa concreta del negozio, verificando se l’attività di produzione e lavorazione della cosa prevalga rispetto alla mera fornitura dei materiali, ovvero se l’adattamento del bene alle specifiche esigenze della controparte assuma carattere meramente accessorio e strumentale rispetto alla fornitura, costituente l’oggetto principale del contratto.
In particolare, qualora la prestazione avente ad oggetto la fornitura di beni ricomprenda altresì l’attività di progettazione, realizzazione e personalizzazione di prodotti eseguiti secondo le specifiche tecniche e le peculiari esigenze del committente, il rapporto contrattuale deve essere ricondotto alla fattispecie dell’appalto, anziché a quella della vendita, allorquando l’attività di produzione e trasformazione del bene risulti prevalente rispetto alla mera attività di trasferimento del bene medesimo.
Ne consegue che, ove il contratto debba essere qualificato come appalto avente ad oggetto la realizzazione di beni personalizzati e confezionati secondo le specifiche esigenze del committente, non trova applicazione il diritto di recesso previsto dalla disciplina consumeristica, in quanto tale facoltà è espressamente esclusa, ricorrendone i presupposti di legge, con riferimento ai beni realizzati su misura o chiaramente personalizzati.
Nel caso di specie, la controversia traeva origine dal rapporto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di infissi e serramenti destinati ad un’unità immobiliare. La committente, successivamente al versamento di una somma a titolo di acconto in relazione a un preventivo di importo significativo, agiva in giudizio chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’asserita mancata perfezione e conclusione del contratto e, in via subordinata, la pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale ovvero l’accertamento del diritto di recesso senza applicazione di corrispettivi o penali, invocando la disciplina posta a tutela del consumatore domandando, in ogni caso, la restituzione della somma già corrisposta a titolo di acconto, quale conseguenza dell’accertamento della mancata conclusione del contratto ovvero dell’eventuale scioglimento del rapporto.
