Corte di Cassazione sentenza 23.3.2026 n. 6947
Il soggetto reso disabile a seguito di un sinistro ha diritto di essere risarcito del danno consistente nel prezzo di una nuova abitazione
Avv. Sabrina Modena
6/30/20261 min read
La Corte di Cassazione sezione III con la sentenza n. 6947 del 23.3.2026 ha stabilito la risarcibilità del danno patrimoniale derivante dalla necessità, per la vittima di un fatto illecito resa gravemente disabile, di trasferirsi in un'abitazione idonea alle mutate esigenze di vita.
La Corte qualifica il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo immobile quale danno emergente, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Pur confermando il rigetto della domanda relativa ai canoni di locazione di un immobile temporaneo (nell'attesa di reperire un immobile adatto ad accogliere il disabile), la Cassazione censura il diniego del risarcimento per l'acquisto della nuova abitazione fondato sul solo difetto di prova del quantum, affermando che, accertati l'an debeatur e la necessità del trasferimento, il giudice è tenuto a procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., essendo impossibile una precisa determinazione dell'ammontare del danno.
La liquidazione dovrà, tuttavia, essere commisurata al danno netto, tenendo conto dell'eventuale incremento patrimoniale derivante dalla disponibilità, vendita o locazione del precedente immobile, al fine di evitare un risarcimento eccedente il pregiudizio effettivamente subito, senza che ciò integri un'ipotesi di compensatio lucri cum damno, bensì una corretta determinazione dell'entità del danno risarcibile.
