Corte di Cassazione sentenza n. 23946 del 23.7.2026
Spese straordinarie per i figli maggiorenni e diritto al rimborso anche senza preventivo accordo se funzionali al suo interesse e in linea con il tenore di vita della famiglia
Avv. Sabrina Modena
9/2/20261 min read
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23946 del 23.7.2026, ha affermato che l’assenza di un preventivo accordo tra i genitori non esclude, di per sé, il diritto al rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute nell’interesse del figlio.
Il diritto al rimborso deve essere valutato in concreto, verificando la necessità e/o utilità della spesa per il minore, la sua riconducibilità al relativo interesse e la compatibilità con le condizioni economiche e il tenore di vita del nucleo familiare.
La Suprema Corte distingue tra spese ulteriori rispetto al contributo ordinario, ma prevedibili e ricorrenti, per le quali non è necessariamente richiesto il previo consenso dell’altro genitore, e spese aventi carattere di straordinarietà, imprevedibilità o particolare rilevanza, rispetto alle quali il previo accordo assume maggiore rilievo. Anche in tale ultima ipotesi, tuttavia, la mancata concertazione non determina automaticamente la decadenza dal diritto al rimborso, dovendo il giudice procedere a una valutazione giudiziale in concreto della legittimità e congruità dell’esborso.
Nel caso esaminato, le spese relative a cure odontoiatriche e istruzione presso un istituto scolastico privato sono state ritenute funzionali all’interesse del figlio e coerenti con il contesto socio-economico familiare.
La Corte ha specificato che il principio trova applicazione anche nei confronti del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che la maggiore età, in assenza di autonomia economica, non esclude la legittimazione del genitore collocatario che abbia materialmente sostenuto la spesa a domandare, all’altro genitore, il rimborso della quota di competenza.
In sintesi, il mancato previo consenso dell’altro genitore non costituisce causa automatica di esclusione del rimborso, essendo determinante l’accertamento giudiziale della riconducibilità della spesa all’interesse del figlio, della sua congruità e della compatibilità con il tenore di vita familiare.
